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A chi posso rivolgermi per sapere se posso introdurre la causa di nullità del mio matrimonio e come devo fare?
- al mio Parroco o a un sacerdote
- alla Curia diocesana
- ai Patroni Stabili del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco
- agli Avvocati dell’Albo del Tribunale Ecclesiastico
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Chi può rivolgersi al nostro tribunale?
Una causa di nullità matrimoniale può essere avviata presso questo Tribunale se almeno uno dei tre luoghi sotto indicati si trova nel territorio delle Diocesi Toscane sulle quali il Tribunale ha competenza:
- il luogo nel quale è stato celebrato il matrimonio;
- il luogo nel quale abitano uno o entrambi i coniugidel matrimonio;
- il territorio nel quale raccogliere la maggior parte delle prove, per esempio perché la maggior parte dei testimoni risiede in quel territorio.
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Perchè è necessaria una verifica preliminare?
Si tratta di una consulenza sull’opportunità di intraprendere il processo di nullità, dato che lo scopo di tale processo è accertare se al momento della celebrazione del matrimonio fossero presenti delle circostanze o delle situazioni tali da provocare, fin dall’inizio, la nullità di quel matrimonio.
E’ sempre opportuno un confronto preliminare con un esperto, presente in tutte le diocesi, per individuare l’esistenza di motivazioni giuridiche che possono determinare la nullità di un matrimonio.
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Perché dichiarare nullo un matrimonio?
La dichiarazione di nullità non cancella la storia di due persone e il loro vissuto. Anche se il loro matrimonio viene dichiarato nullo, continua ad esistere la memoria, lieta e dolorosa, degli eventi vissuti assieme e di quanto insieme è stato realizzato. Non si nega la relazione vissuta, con il carico umano ed emozionale che essa ha comportato. Non si ricerca neppure la colpa morale, dell’uno o dell’altro coniuge. Ci si propone di valutare se il loro consenso matrimoniale sia stato valido, oppure no.
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Come si svolge un processo matrimoniale?
Se dopo la consulenza emergono elementi a favore della nullità del proprio matrimonio si deve procedere, attraverso il proprio patrono, a presentare una domanda (il “libello”) al Tribunale Ecclesiastico competente. Una volta accettata la domanda da parte del Tribunale, inizia il cosiddetto “processo”.
Con la dovuta riservatezza e nel rispetto della privacy, entrambi i coniugi saranno invitati a fornire la loro versione della vicenda affettiva e matrimoniale che li ha uniti. Saranno ascoltati anche alcuni testimoni, di solito indicati dalle parti, (familiari e amici) in grado di contribuire a conoscere la verità della vicenda.
Una volta raccolte tutte le prove, un turno giudicante di tre giudici deve decidere circa la nullità o meno del matrimonio. La parte che non ritiene giusta o fondata la risposta del Tribunale può proporre appello al tribunale competente per cercare di riformarla.
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Quali sono gli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio?
L’effetto principale della dichiarazione di nullità consiste nella libertà di stato dal punto di vista canonico per gli ex coniugi. Per questo motivo, se non ci sono altri impedimenti o divieti, hanno la possibilità di celebrare validamente un nuovo matrimonio religioso.
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Ci sono conseguenze per eventuali figli?
Per i figli nati nel corso del matrimonio, dichiarato successivamente nullo, non deriva nessuna conseguenza da questa decisione della Chiesa.
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Quanto dura una causa di nullità di matrimonio?
Ogni causa presenta le sue particolarità. Non è possibile stabilire fin dall’inizio la durata. Oggi il “processo ordinario” dura circa un anno e mezzo. Alcune cause ordinarie possono richiedere tempi più̀ lunghi, nel caso che uno dei due coniugi si opponga al procedimento, oppure sia necessario effettuare perizie psicologiche. L’impegno da parte di tutti coloro che intervengono nella causa è quello di coniugare la ricerca della giustizia con la giusta celerità.
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Che cos’è il processo più breve?
Il processo cosiddetto “più breve”, introdotto con la riforma di Papa Francesco, può durare presumibilmente meno di un anno. Si può celebrare solo in presenza di determinate condizioni e cioè che la domanda sia proposta o condivisa da entrambi i coniugi e ricorrano circostanze di fatti e di persone che rendano manifesta la nullità, permettendo un semplice e celere svolgimento dell’attività istruttoria. Questo processo si svolge presso il tribunale della diocesi a cui i fedeli appartengono e il giudice competente è il Vescovo diocesano e non il Tribunale Etrusco.
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Quanto costa al fedele sostenere un processo matrimoniale?
Chi promuove la causa (cosiddetto “Attore”) deve versare al Tribunale ecclesiastico all’inizio del processo la somma di euro 525,00. L’altro coniuge (cosiddetto “Convenuto”), se non si costituisce con un proprio Patrono, non deve nulla al Tribunale. Gli è richiesto un contributo di euro 262,50 esclusivamente nel caso in cui si costituisca con un proprio Patrono. Per comprovati motivi economici può essere richiesta l’esenzione, la riduzione o la rateizzazione del contributo per il Tribunale
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Qual è l’onorario del Patrono?
Chi intende avvalersi dell’assistenza di un Patrono di fiducia deve sapere che i professionisti ammessi al patrocinio presso il Tribunale ecclesiastico, sono tenuti a rispettare le tariffe stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana e precisate nell’impegnativa economica che il Patrono e il fedele devono sottoscrivere nell’occasione del conferimento del mandato; i Patroni non possono presentare richieste economiche diverse da quanto stabilito dalla C.E.I. che prevede per l’ onorario una tariffa compresa fra i 1.600,00 euro e i 3.000,00 euro.
Tale somma comprende tutto il lavoro del Patrono: l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria ed eventuale presenza durante gli interrogatori, la redazione delle memorie difensive.
Nulla è dovuto ai Patroni stabili, che svolgono questo servizio per le parti in modo gratuito.