DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL CORSO PROMOSSO DAL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA (25 novembre 2017)

 

 

Cari fratelli e sorelle,

sono lieto di incontrarvi al termine del Corso di formazione per chierici e laici promosso dal Tribunale Apostolico della Rota Romana sul tema: Il nuovo processo matrimoniale e la procedura Super Rato. [...]


È necessario, in particolare, riservare grande attenzione e adeguata analisi ai due recenti Motu proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, al fine di applicare le nuove procedure che essi stabiliscono. Questi due provvedimenti sono scaturiti da un contesto sinodale, sono espressione di un metodo sinodale, sono l’approdo di un serio cammino sinodale. Di fronte alle questioni più spinose che riguardano la missione evangelizzatrice e la salvezza delle anime, è importante che la Chiesa recuperi sempre più la prassi sinodale della prima comunità di Gerusalemme, dove Pietro insieme con gli altri Apostoli e con tutta la comunità sotto l’azione dello Spirito Santo cercavano di agire secondo il comandamento del Signore Gesù.


È quanto è stato fatto anche nelle Assemblee sinodali sulla famiglia, nelle quali, in spirito di comunione e fraternità, i rappresentanti dell’episcopato di tutto il mondo si sono riuniti in assemblea per ascoltare la voce delle comunità, per discutere, riflettere e compiere opera di discernimento. Il Sinodo aveva la finalità di promuovere e difendere la famiglia e il matrimonio cristiano per il maggior bene dei coniugi fedeli al patto celebrato in Cristo. Doveva anche studiare la situazione e lo sviluppo della famiglia nel mondo di oggi, la preparazione al matrimonio, i modi per soccorrere quanti soffrono a causa del fallimento del loro matrimonio, l’educazione dei figli, e altre tematiche.


Ritornando nelle vostre comunità, sforzatevi di essere missionari e testimoni dello spirito sinodale che è all’origine di esse, come anche della consolazione pastorale che è il fine di questa nuova normativa matrimoniale, per corroborare la fede del popolo santo di Dio mediante la carità. Lo spirito sinodale e la consolazione pastorale diventino forma del vostro agire nella Chiesa, specialmente in quell’ambito così delicato che è quello della famiglia alla ricerca della verità sullo stato coniugale dei coniugi. Con questo atteggiamento ognuno di voi sia leale collaboratore del proprio Vescovo, al quale le nuove norme riconoscono un ruolo determinante, soprattutto nel processo breve, in quanto egli è il “giudice nato” della Chiesa particolare.


Nel vostro servizio, voi siete chiamati ad essere prossimi alla solitudine e alla sofferenza dei fedeli che attendono dalla giustizia ecclesiale l’aiuto competente e fattuale per poter ritrovare la pace delle loro coscienze e la volontà di Dio sulla riammissione all’Eucaristia. Da qui la necessità e il valore del Corso cui avete partecipato – e mi auguro che ne siano organizzati altri –, per favorire un giusto approccio alla questione e uno studio sempre più vasto e serio del nuovo processo matrimoniale. Esso è espressione della Chiesa che è in grado di accogliere e curare chi è ferito in vario modo dalla vita e, al tempo stesso, è richiamo all’impegno per la difesa della sacralità del vincolo matrimoniale.


Al fine di rendere l’applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione matrimoniale, ho deciso, in ragione dell’ufficio di Vescovo di Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due Motu proprio, in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel Processo breviore.


Da sempre il Vescovo diocesano è Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali; ma poiché tale principio viene interpretato in maniera di fatto escludente l’esercizio personale del Vescovo diocesano, delegando quasi tutto ai Tribunali, stabilisco di seguito quanto ritengo determinante ed esclusivo nell’esercizio personale del Vescovo diocesano giudice:


1. Il Vescovo diocesano in forza del suo ufficio pastorale è giudice personale ed unico nel processo breviore.
2. Quindi la figura del Vescovo-diocesano-giudice è l’architrave, il principio costitutivo e l’elemento discriminante dell’intero processo breviore, istituito dai due Motu proprio.
3. Nel processo breviore sono richieste, ad validitatem, due condizioni inscindibili: l’episcopato e l’essere capo di una comunità diocesana di fedeli (cfr can 381 § 2). Se manca una delle due condizioni il processo breviore non può aver luogo. L’istanza deve essere giudicata con il processo ordinario.
4. La competenza esclusiva e personale del Vescovo diocesano, posta nei criteri fondamentali del processo breviore, fa diretto riferimento alla ecclesiologia del Vaticano II, che ci ricorda che solo il Vescovo ha già, nella consacrazione, la pienezza di tutta la potestà che è ad actum expedita, attraverso la missio canonica.
5. Il processo breviore non è un’opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla missio ricevuta. Egli è competente esclusivo nelle tre fasi del processo breviore:

- l’istanza va sempre indirizzata al Vescovo diocesano;
- l’istruttoria, come ho già affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca «sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall’assessore, e sempre presente il difensore del vincolo». Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l’ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre ricordo che il processo breviore deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi.
- la decisione da pronunciare coram Domino, è sempre e solo del Vescovo diocesano.

6. Affidare l’intero processo breviore al tribunale interdiocesano (sia del viciniore che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza.
7. La misericordia, uno dei criteri fondamentali che assicurano la salus, richiede che il Vescovo diocesano attui quanto prima il processo breviore; nel caso poi che non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario, il quale comunque deve essere condotto con la debita sollecitudine.
8. La prossimità e la gratuità, come ho più volte ribadito, sono le due perle di cui hanno bisogno i poveri, che la Chiesa deve amare sopra ogni cosa.
9. Quanto alla competenza, nel ricevere l’appello contro la sentenza affermativa nel processo breviore, del Metropolita o del Vescovo indicato nel nuovo can. 1687, si precisa che la nuova legge ha conferito al Decano della Rota una potestas decidendi nuova e dunque costitutiva sul rigetto o l’ammissione dell’appello.


In conclusione, vorrei ribadire con chiarezza che ciò avviene senza chiedere il permesso o l’autorizzazione ad altra Istituzione oppure alla Segnatura Apostolica.
Cari fratelli e sorelle, auguro ogni bene per questo studio e per il servizio ecclesiale di ciascuno di voi [...].

 

 

 

pdfdiscorso_al_corso_della_rota_25-11-2017.pdf