La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana. Tale attività costituisce un peculiare sviluppo della potestà di governo, volta alla cura spirituale del Popolo di Dio, ed è pertanto pienamente inserita nel cammino della missione della Chiesa. Ne consegue che l'ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio in vista del consolidamento della piena comunione tra i singoli fedeli, e fra di essi e la compagine ecclesiale.


(dal discorso del Santo padre Francesco al Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 24 gennaio 2014)

 

IL CONCILIO VATICANO II E IL MATRIMONIO

 

(Gadium et Spes n°48) - Santità del matrimonio e della famiglia


L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perché è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini (106): tutto ciò è di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana.


MATRIMONIO E DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

 

Il matrimonio è presentato come patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole (can. 1055 § 1). Dal patto coniugale sorge una realtà indissolubile e, se rato e consumato, non può essere sciolto da nessuna autorità umana (cf GIOVANNI PAOLO II, allocuzione agli uditori della Rota Romana, 21 gennaio 2000, n. 7).

 

Qualora tuttavia si presenti una situazione matrimoniale fallita, e «sorgano legittimamente dei dubbi sulla validità del matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza» (BENEDETTO XVI, es. ap. Sacramentum caritatis, n. 29).


I Tribunali Ecclesiastici si inseriscono in questa dinamica pastorale offrendo ai fedeli un servizio per la ricerca della verità sulla loro situazione personale.

 

Quando un Tribunale Ecclesiastico emette una sentenza sulla nullità o meno di un matrimonio, "dichiara" se dalla celebrazione del matrimonio è sorto o meno un vincolo valido. Per tale motivo, non esiste un "annullamento di matrimonio" (sebbene questo termine sia diffuso), essendo piuttosto presente una "dichiarazione di nullità".