I tempi

 

Non è possibile, se non in modo orientativo, determinare i tempi di un processo. Questi possono variare alla luce di vari fattori quali, per esempio, le vicende del matrimonio in esame, i motivi di nullità invocati, la facilità o meno di ottenere la disponibilità e partecipazione della controparte e dei testimoni, la necessità di far eseguire delle perizie.

 

I tempi possono inoltre variare anche in base al numero delle cause pendenti, in quel momento, presso il Tribunale, sia di primo grado, sia di Appello.

 

Il nostro Tribunale Etrusco, infatti, è Tribunale di appello del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno e del Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro.

 

In linea di massima le cause presentate al Tribunale dovrebbero concludersi entro un anno o un anno e mezzo, inoltre occorre attendere, per qualche mese, la risposta del Tribunale Flaminio d’Appello, che può ratificare la sentenza di I grado o riaprire, con ordinario esame, la causa.

 

 

Dove si svolge il processo

 

Le udienze del processo si svolgono nella sede del Tribunale Regionale, sebbene, per particolari motivi (problematiche legate alla salute, anzianità, familiari, particolari motivi legati alla propria professione) le udienze possono essere svolte nelle Curie delle singole Diocesi, quindi più vicino alla residenza delle parti o dei testimoni, interessando per il caso un Giudice Rogato, che solitamente è il Vicario Giudiziale della Diocesi stessa.

 

Viene garantita la riservatezza delle procedure con la massima tutela della privacy delle singole persone interessate.

 

Ciascuna delle parti e ciascuno dei testi vengono sentiti separatamente, alla presenza solo del Giudice Istruttore e del Notaio ed eventualmente dei Patroni delle parti e del Difensore del Vincolo.

 

 

Processi “più brevi davanti al Vescovo” e processi documentali

 

Il Santo Padre Francesco ha riformato il Processo Canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico, con la lettera apostolica in forma di “Motu Proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus.

 

L’attuazione di questa Riforma, per la Regione Ecclesiastica Toscana, per i procedimenti legati ai processi “più brevi davanti al Vescovo” (cann. 1683-1687 CIC) e per i processi documentali (cann. 1688-1690 CIC), vengono presentati presso le singole Curie o ai Vicari Giudiziali, indirizzati ai singoli Vescovi Diocesani e la trattazione di questi processi sarà svolta dai singoli Tribunali Diocesani già operanti e competenti in materia.

 

Per la presentazione e la trattazione dei “procedimenti ordinari” continua ad essere competente il Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco.